09. B. Dizionario Politico (Da "Dichiarazione Universale" a "Industriali italiani")
- Categoria: Il Manifesto
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Articolo 14.
1). Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2). Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15.
1). Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
2). Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16.
1). Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2). Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3). La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17.
1). Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2). Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20.
1). Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2). Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21.
1). Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2). Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3). La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto. o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società. ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23.
1). Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2). Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
3). Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4). Ogni individuo ha diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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